Sun World International vs Puglia Export Fruits – Plant Variety Rights (Round II)
L’8 Settembre 2017 il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto dalla Sun World International LLC avverso l’ordinanza emessa dal giudice di prime cure il 3 Luglio 2017 con cui, in accoglimento delle ragioni della Puglia Export Fruits, era stata disposta la revoca della misura cautelare della “descrizione” delle scritture contabili ex artt. 128-130 Cod. Prop. Int. (si rinvia, a tal proposito, al precedente articolo), confermando che, in presenza di determinate condizioni, il test genetico effettuato su una varietà di uva prima ed al di fuori del procedimento giudiziale e, dunque, in assenza di contraddittorio tra le parti, deve considerarsi carente di valore probatorio. Nessun rilievo può, per altro verso, attribuirsi al confronto fotografico tra varietà di uva.
Sun World International aveva, infatti, proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza del 3 Luglio 2017, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge ed interpretazione di fatti e documenti determinanti per la decisione (insistendo nell’affermare che la documentazione prodotta era idonea a dimostrare la violazione del diritto di brevetto, nonché indebito riconoscimento delle spese legali. Al Collegio era stato, dunque, chiesto di riformare la decisione reclamata, confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Bari a danno della Puglia Export Fruits.
Il Collegio ha confermato tutti i rilievi posti in ordinanza dal giudice di primo grado in merito alla carenza di valore probatorio del test genetico condotto dal reclamante prima ed al di fuori del procedimento giudiziale ed utilizzato a fondamento del proprio ricorso, affermando che i fatti e le circostanze addotti da Sun World International a supporto delle proprie pretese (il report dell’esame genetico effettuato su un campione di uva appartenente alla varietà “Sublima” a sua volta mai commercializzata dalla Puglia Export Fruits) non potevano considerarsi sufficienti a dimostrare l’esistenza del fumus boni iuris. Al contrario, è stato ritenuto che tali circostanze ingenerassero il fondato dubbio che l’esame genetico potesse riferirsi ad una diversa varietà d’uva (per l’appunto, “Sublima”).
Il Collegio ha, di poi, stabilito che, in mancanza di altri mezzi probatori, la mera comparazione delle riproduzioni fotografiche dei diversi campioni di uva non fosse sufficiente a soddisfare l’onere probatorio del ricorrente.
Conseguentemente, alla luce del fatto che non vi erano elementi idonei a stabilire con un certo grado di probabilità che la varietà di uva apirene sottoposta ad esame genetico fosse effettivamente la “Sugraone”, il Collegio ha rigettato in toto il reclamo proposto dalla Sun World International, confermando l’ordinanza ivi contestata.